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Statuto di Comunità Etica

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“COMUNITÀ ETICA” 

Art. 1 -Costituzione 

  1. E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Comunità Etica – APS”, di seguito denominata “Associazione”
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Art. 2 – Sede 

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma (RM).
  2. Con delibera dell’Organo di amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria.
  3. Con delibera dell’Organo di amministrazione possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia e all’estero.

 

Art. 3 – Durata 

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto e finalità 

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la promozione e la diffusione di processi di solidarietà ed inclusione sociale, in tutte le sue espressioni, a sostegno e per l’attivazione di servizi e di interventi rivolte alle persone che vivono una condizione di disagio, marginalità ed esclusione sociale, l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
    1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
    2. Interventi e prestazioni sanitarie;
    3. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
    4. Attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all’accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, reclutamento, outsourcing, formazione, politiche attive, tirocini curriculari ed extracurriculari, accompagnamento e sostegno al reinserimento  lavorativo, orientamento al lavoro, orientamento specialistico, percorsi di rafforzamento delle competenze, counseling, creazione di impresa, scouting, marketing territoriale;
    5. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    7. Organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale, aggiornamento, specializzazione delle qualifiche professionali, aggiornamento, specializzazione delle qualifiche professionali in tutti i settori, compreso quello sanitario;
    8. Realizzazione di attività formative riconosciute idonee per l’ECM;
    9. Formazione universitaria e post-universitaria;
    10. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    11. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    12. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
    13. Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    14. Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4 , del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n 106;
    15. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta asoddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
    16. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
    17. Agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
    18. Promozione di prodotti locali e regionali sia in Italia che all’estero.
    19. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

 

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

  1. La realizzazione di percorsi e progetti assistenziali, di solidarietà volti al contrasto alla violenza di genere, domestica e stalking ed alla prevenzione del bullismo e contrasto alla povertà educativa;
  2. L’apertura di sportelli per la promozione ed informazione in materia di politiche sociali ed economiche anche attraverso la promozione di ricerche, analisi e proposte sulle politiche per l’inclusione sociale;
  3. L’attività di assistenza socio-sanitaria attraverso la promozione e cura di strutture di assistenza per anziani, ammalati, diversamente abili, bambini, persone con gravi disagi economici;
  4. La promozione di attività sportive, turistiche, culturali, ricreative a sfondo sociale;
  5. Corsi professionali e centri di studio nel campo culturale, informatico, ricreativo, educativo, turistico, musicale e del tempo libero;
  6. Lo sviluppo di attività per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico, della natura, del paesaggio e dell’ambiente;
  7. L’organizzazione di gemellaggi, scambi culturali di ospitalità in Italia e all’estero;
  8. L’elaborazione di progetti per il miglioramento delle relazioni culturali, socioeconomico e di sviluppo in generale tra la comunità italiana e quelle straniere;
  9. Progetti di cooperazione internazionale culturali e di assistenza socio-sanitaria;
  10. Progetti di riabilitazione e sostegno sociale per l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità e di lavoratori svantaggiati minori in età lavorativa;
  11. Progetti di inclusione sociale in agricoltura, artigianato, pesca e nel mondo delle professioni;
  12. La promozione e organizzazione di mostre, convegni, seminari, fiere, meeting, manifestazioni artistiche, ludiche e sportive, viaggi finalizzati alla promozione di pratiche inclusive e solidali;
  13. La produzione e distribuzione di prodotti filmici, testi teatrali, audiovisivi, riviste, giornali, opuscoli, libri, siti internet, e strumenti informatici per la promozione di pratiche inclusive e solidali;
  14. L’organizzazione di centri estivi ed invernali, in Italia e all’estero, con finalità culturali, ricreativi e del tempo libero;
  15. Collaborazioni, convenzioni nazionali ed internazionali con associazioni, fondazioni, circoli, enti pubblici e privati, università, scuole;
  16. La realizzazione di percorsi innovativi di orientamento scolastico, universitario, professionale, pedagogico e di formazione professionale, di aggiornamento e specializzazione delle qualifiche professionali.

3- L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

4- L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5- L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 –Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone, aziende, associazioni, fondazioni, cooperative, enti filantropici, società di mutuo soccorso, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall’Organo di amministrazione e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall’ Organo di Amministrazione. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
  3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

 

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati 

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Organo di amministrazione.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontariassociati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Organo di amministrazione.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

– Decesso.

– Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’Organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

– Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall’Organo di amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

– Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’Organo di amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 – Organi dell’Associazione 

  1. Gli organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea degli Associati b) L’Organo di amministrazione c) Il Presidente d) L’Organo di controllo (eventuale).
  2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale. Il numero massimo di mandati viene fissato in tre.

 

Art. 9 –Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati 

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. L’Assemblea elegge il Presidente dell’Associazione. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l’Assemblea ha il compito di: a) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo; d) Eleggere i componenti dell’Organo di amministrazione, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di Controllo; e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; f) Deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto; g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto; h) Deliberare su ogni altro argomento che l’Organo di amministrazione vorrà ad essa sottoporre; i) Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione; j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione stessa.
  5. Le delibere assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutto gli associati.

 

Art. 10 –Convocazione dell’Assemblea degli Associati 

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

 

Art. 11 – Validità dell’Assemblea 

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  6. L’Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati.

 

Art. 12 Nomina e composizione dell’Organo di amministrazione 

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. L’Organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri dell’Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, l’Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
  4. Il Presidente dell’Organo di amministrazione è per diritto il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea dei Soci.
  5. L’Organo di amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

 

Art. 13 –Convocazione e validità dell’Organo di amministrazione 

  1. L’Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. L’Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni dell’Organo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  5. Le riunioni dell’Organo di amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati.

 

Art. 14 –Attribuzioni dell’Organo di amministrazione 

  1. All’Organo di amministrazione spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. All’Organo di amministrazione spetta inoltre: a) Amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; b) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consultivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; c) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; d) Indire adunanze, convegni, ecc; e) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; f) Deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe; g) Decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati; h) Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017; i) Proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3; j) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca. Art 15 – Il Presidente 1 – Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione. 2 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Organo di amministrazione.
  4. Il Presidente in particolare: a) Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione; b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinariaamministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere operazioni finanziarie e bancarie ordinarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie l’Organo di amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente dell’Organo medesimo.
  5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì provvedimenti di competenza dell’Organo amministrativo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Art. 6 Il Segretario ed il Tesoriere 1 – Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. 2 – Al segretario compete: a) La redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione. b) Curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione; c) La redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato. 3 – Al tesoriere spetta il compito di: a) Tenere ed aggiornare i libri contabili b) Predisporre il bilancio dell’Associazione

 

Art. 17 – Organo di Controllo 

  1. L’organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017. Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  2. L’organo di controllo: – Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; – Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; – Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Dlgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

 

Art. 18 – Libri sociali L’Associazione deve tenere, a cura dell’Organo di amministrazione, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Art. 19 –Risorse economiche 

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D. Lgs. N. 117/2017, da:
    • quote associative e contributi degli associati;
    • erogazioni liberali di associati e terzi;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    • rendite patrimoniali;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs: n. 117/2017.
  2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 20 Esercizio finanziario 

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, l’Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 21 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione 

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017 allorquando istituito.

 

Art. 22 – Disposizioni generali 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Libertà senza Catene

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